INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE PER I CO.CO.PRO.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 una nuova riforma prevede un’ indennità una tantum ai co.co.pro, nell’articolo che segue, tutti i dettagli.

INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE PER I CO.CO.PRO.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 viene riconosciuta un’ indennità una tantum ai co.co.pro. (contratti a progetto), se si hanno TUTTI i seguenti requisiti:

-aver operato in regime di monocommittenza nell’anno precedente (2012);

– aver conseguito un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro nell’anno precedente (2012);

– aver accreditato almeno una mensilità presso la Gestione separata nell’anno di riferimento (2013);

– aver dichiarato l’assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di almeno due mesi nell’anno 2012;

– avere almeno tre mensilità accreditate presso la Gestione separata nell’anno precedente (2012).

Come si calcola la prestazione

Per gli anni 2013, 2014 e 2015, l’importo della prestazione è pari al 7% del minimale annuo di reddito individuato dall’Inps, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. Per il 2013 il minimale annuo di reddito è pari ad euro 15.357,00. 

Assegno una tantum

L’indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi viene liquidata in un’unica soluzione se pari o inferiore a 1.000,00 euro ovvero in importi mensili pari o inferiori a 1.000,00 euro se l’importo della prestazione è superiore a 1.000,00 euro.

 

–> per maggiori informazioni: puntolavoro@accadeinzona.it

 

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