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	<title>contratto tempo determinato &#8211; Accade In Zona</title>
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	<description>Notizie ed eventi dal territorio veneto</description>
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		<title>Caos Voucher, ecco le alternative contrattuali</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/lavoro/2017/04/03/caos-voucher-le-alternative-contrattuali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrico Pigato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 08:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Confcommercio Vicenza]]></category>
		<category><![CDATA[contratto a orario ridotto]]></category>
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					<description><![CDATA[La recente abolizione dei &#8220;buoni lavoro&#8221; sta creando non poche difficoltà ai vari settori professionali. Vediamo però da vicino le altre forme contrattuali utilizzabili in caso di lavoro accessorio a disposizione degli imprenditori. Si tratta, di fatto, di strumenti che [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La recente abolizione dei &#8220;buoni lavoro&#8221; sta creando non poche difficoltà ai vari settori professionali. Vediamo però da vicino le altre forme contrattuali utilizzabili in caso di lavoro accessorio a disposizione degli imprenditori. Si tratta, di fatto, di strumenti che hanno una vita lunga e presenti anche durante il periodo Voucher, ma &#8220;dimenticati&#8221; per una maggiore flessibilità da parte di quest&#8217;ultimi.</p>
<div class="clearfix">Il Governo ha cancellato a metà marzo l’intera normativa sul lavoro <strong>accessorio “Voucher</strong>” . Non sarà, quindi,  più possibile pagare con i voucher le prestazioni di impiego occasionale-temporaneo. Il Decreto, entrato in vigore lo scorso 18 marzo 2017, ha  previsto un<strong> periodo  transitorio</strong> – <strong>fino al 31 dicembre 2017</strong> – durante il quale si potrà continuare ad utilizzare i <strong>“”buoni lavoro” acquistati entro il 17 marzo 2017</strong>.</div>
<article class="testo"> “E’ l’ennesimo pastrocchio all’italiana – è stato l’immediato e  duro commento di <strong>Sergio Rebecca</strong>, presidente di <strong>Confcommercio Vicenza</strong> alla decisione del Governo – non si può trattare una materia così delicata con un decisionismo improvvido, chiaramente influenzato da una visione demagogica”.<br />
Va sottolineato che <strong>Confcommercio – Fipe – Federalberghi</strong> si sono attivate nei mesi scorsi incontrando numerosi esponenti politici per sostenere l’assoluta necessità di preservare i “buoni lavoro”. Si sono, inoltre, rese disponibili ad apportare  alcuni correttivi per  evitare forme di abuso,  difendendo sempre questo <strong>strumento utile e funzionale ad un mercato del lavoro flessibile</strong>.<br />
La decisione del Governo di abolirli, dunque, ha spiazzato tutte le categorie economiche che  si sono impegnate  a sostegno dei  voucher. A fronte di questa abolizione, vediamo però da vicino <strong>quali altri strumenti contrattuali possono fungere da alternativa</strong> alle esigenze di flessibilità delle nostre imprese.<br />
Il contratto più simile al voucher è il “<strong>Lavoro intermittente</strong>”, così detto “<strong>a chiamata</strong>”. In sostanza, il datore di lavoro può richiedere la prestazione al lavoratore solo quando ne ha bisogno e ciò <strong>consente di effettuare prestazioni saltuarie distanziate nel temp</strong>o. E’ utilizzabile per lavoratori con età inferiore a 24 anni  oppure superiore a 55 anni . Oppure in tutti i casi previsti dal Regio Decreto 2657/1923, senza limiti di età, tra cui rientrano per esempio <strong>camerieri, personale di servizio e cucine negli alberghi e ristoranti, custodi, portinai, commessi</strong>. Anche il lavoro intermittente necessita di una comunicazione obbligatoria al Ministero del lavoro prima di ogni chiamata.<br />
Un’altra alternativa è il <strong>contratto a tempo determinato</strong>, che può sostituire i voucher soprattutto nei casi di attività da svolgere con continuità in un periodo definito (stagionalità – periodo natalizio – saldi …). Tale forma contrattuale non può superare i 36 mesi complessivi, tra proroghe e rinnovi, con lo stesso datore di lavoro e dipendente.<br />
Infine veniamo al <strong>contratto a orario ridotto</strong>, che copre esigenze di impiego continuative nel tempo,  ma per poche ore al giorno, oppure in determinati giorni  della settimana o del mese. E’ possibile anche  una combinazione delle due soluzioni, in tal caso si parla di orario misto.<br />
<strong>L’orario ridotto può comunque essere incrementato in caso di necessità, per ottenere ulteriore flessibilità</strong>.</p>
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