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	<title>detrazioni iva &#8211; Accade In Zona</title>
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		<title>Detrazioni Iva nel manifatturiero, denuncia a Bruxelles per violazione del principio di neutralità</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Enrico Pigato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 16:50:35 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Politica]]></category>
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					<description><![CDATA[Che il ruolo fondamentale delle imprese manifatturiere non sia apprezzato dall’Amministrazione finanziaria non è una sorpresa. “Che adesso gli operatori vengano pure scippati di diritti fondamentali quale quello della detrazione dell’Iva sugli acquisti, proprio non è ammissibile”, sono le dure [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Che il ruolo fondamentale delle imprese manifatturiere non sia apprezzato dall’Amministrazione finanziaria non è una sorpresa. “Che adesso gli operatori vengano pure scippati di diritti fondamentali quale quello della detrazione dell’Iva sugli acquisti, proprio non è ammissibile”, sono le dure parole di Flavio Lorenzin, Presidente Apindustria Confimi Vicenza.</p>
<p>L’articolo 2 del D.L. 50/2017 rende, infatti, oltremodo difficile l’esercizio di un diritto, quello della <strong>detrazione Iva</strong>, sugli <strong>acquisti effettuati a fine anno</strong>. L’amministrazione finanziaria vorrebbe far collimare la trasmissione (comunicazione spesometro) delle fatture emesse dal fornitore con quello della trasmissione delle stesse fatture ricevute dal cliente.</p>
<p>La<strong> questione</strong> può sembrare<strong> banale</strong> ma diventa invece oltremodo<strong> problematica</strong> per le numerose fatture emesse a fine anno che normalmente arrivano e vengono detratte, come I.V.A, nell’anno successivo. La manovrina ha “sfilato” agli operatori la detrazione “lunga” (cioè entro i due anni successivi) pretendendo una retro imputazione esclusiva all’anno di effettuazione dell’operazione. Retro imputazione che diventa problematica in molti casi diffusi (fatture differite emesse entro il 15 gennaio successivo; fatture emesse in ritardo o smarrite; fatture consegnate in ritardo a chi – commercialisti o associazioni di categoria &#8211; si occupa della tenuta della contabilità, gestione delle note di variazione, recupero Iva fallimenti, ecc).</p>
<p><strong>Non è negata la possibilità</strong> di intervenire con un recupero ex post in sede di dichiarazione Iva (anche integrativa) ma tecnicamente si tratta di una soluzione che complica la gestione contabile, aumenta i costi e, soprattutto, manda a credito Iva gli operatori; credito il cui recupero dovrà essere spesso confrontato con gli oneri giacché, fra le altre cose, l’articolo 3 della stessa “manovrina” ha pure <strong>ridotto da 15.000 ad € 5.000 la soglia</strong> oltre la quale per la compensazione orizzontale diventa necessario ricorrere al visto di conformità.</p>
<p><i>“Quando un diritto lo si mantiene solo sulla carta, ma lo si rende estremamente difficile da praticare oppure si punta sul contenzioso, è come se venisse eliminato”,</i> sostiene Lorenzin e prosegue: <i>“nostro malgrado in Confimi Industria ci siamo trovati quindi perfettamente d’accordo con l’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) nel condividere l’invio urgente alla Commissione UE una <b>argomentata denuncia alla Commissione Europea </b>(la missiva è stata inviata il 12 maggio 2017) nella quale sono stati illustrati ed esemplificati i numerosi profili di contrasto dell’art. 2 del D.L. 50 con i principi di proporzionalità, effettività, equivalenza e neutralità su cui si basa <u></u>la disciplina Iva<u></u>”.</i> Gli esempi a sostegno della violazione in particolare del principio di effettività e di equivalenza non mancano e l’auspicio, ovviamente, è che il Parlamento svolga al meglio il proprio compito ed intervenga durante i lavori di conversione del decreto riportando equilibrio sulla vicenda.</p>
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