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	<title>nuove regole &#8211; Accade In Zona</title>
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	<description>Notizie ed eventi dal territorio veneto</description>
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		<title>Nuovi Voucher, tante novità e limitazioni. Aziende sul piede di guerra</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 14:16:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[Le nuove regole, come riporta AdnKronos, relative al lavoro occasionale accessorio, che vanno a colmare la lacuna lasciata dai voucher (introdotti dal Jobs Act ed eliminati nel marzo scorso), prevedono l&#8217;introduzione del libretto famiglia e del contratto di prestazione occasionale. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le nuove regole, come riporta AdnKronos, relative al <b>lavoro occasionale accessorio</b>, che vanno a colmare la lacuna lasciata dai voucher (introdotti dal Jobs Act ed eliminati nel marzo scorso), prevedono l&#8217;introduzione del libretto famiglia e del contratto di prestazione occasionale. Nello specifico la nuova normativa, rileva l&#8217;Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), si differenzia da quella precedente per una serie di fattori, innanzitutto il campo delle <b>ATTIVITA&#8217; RETRIBUIBILI</b>.</p>
<p>Mentre per i buoni lavoro non era prevista alcuna limitazione, per il contratto di prestazione occasionale il perimetro delle attività svolgibili viene di fatto circoscritto dalle <b>limitazioni poste ai &#8220;Committenti delle attività&#8221;</b>. Le Amministrazioni pubbliche possono, nel rispetto delle norme sul contenimento dei costi, utilizzare lavoro accessorio per: 1) progetti speciali a favore di categorie svantaggiate; 2) lavori di emergenza per eventi naturali improvvisi; 3) attività di solidarietà in collaborazione con enti o associazioni; 4) manifestazioni sociali, sportive, culturali, caritative. L&#8217;utilizzo deve avere natura temporanea ed eccezionale.</p>
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<p>Per quanto riguarda il libretto famiglia sono <b>ammesse solo le seguenti attività</b>: 1) piccoli lavori domestici, compresi quelli di giardinaggio, pulizia e manutenzione; 2) assistenza domiciliare a bambini e persone anziane o ammalate o affette da disabilità; 3) insegnamento privato supplementare. In entrambi i casi le attività svolte per il medesimo committente devono rispettare il limite delle <b>280 ore di lavoro</b> nell&#8217;anno civile.</p>
<p>Altra novità riguarda i <b>TETTI AI COMPENSI</b>: i compensi da lavoro accessorio pagato con voucher non potevano eccedere i <b>7.000 euro</b> netti (9.333 lordi) per anno civile nel complesso dei committenti; il tetto scendeva a 3.000 euro netti (4.000 lordi) se il lavoratore era anche percettore di prestazioni integrative del reddito da lavoro o di sostegno del reddito; committenti imprenditori e professionisti (verbatim) non potevano corrispondere al singolo lavoratore più di 2.020 euro netti (2.693 lordi) per anno civile. Tutte le soglie erano indicizzate all&#8217;inflazione.</p>
<p>I compensi da lavoro occasionale accessorio, invece, devono rispettare i seguenti <b>tre vincoli</b>: 1) il prestatore non può ricevere più di <b>5.000 euro</b> per anno civile dal complesso dei committenti; 2) il committente non può erogare più di 5.000 euro per anno civile al complesso dei prestatori di cui si avvale; 3) il prestatore non può ricevere più di 2.500 euro per anno civile dallo stesso committente. Al superamento del limite annuale di 280 ore di lavoro e/o del limite annuale di 2.500 euro nel rapporto tra prestatore e singolo committente, il <b>rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato</b> (tranne quando committente sono le Amministrazioni pubbliche).</p>
<p>Dal testo normativo &#8211; evidenzia l&#8217;Ufficio parlamentare di bilancio &#8211; non emerge con chiarezza se i limiti ai compensi debbano ritenersi netti o lordi degli oneri contributivi e gestionali e se debbano intendersi indicizzati all&#8217;inflazione. Ai fini del calcolo dei limiti viene <b>computato solo al 75% il compenso ricevuto</b> da titolari di pensione di vecchiaia e invalidità, da giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario, dai disoccupati e da percettori di prestazioni integrative del reddito da lavoro, di REI (Reddito di inclusione) o di altre prestazioni di sostegno del reddito.</p>
<p>Un&#8217;altra differenza tra la normativa attuale e quella precedente riguarda i <b>COMMITTENTI DELLE ATTIVITA&#8217;</b>. Il Jobs Act prevedeva il divieto di ricorso ai voucher per l&#8217;esecuzione di appalti di opere e di servizi (in primo luogo nell&#8217;edilizia). Attualmente è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale per le 1) <b>imprese con oltre 5 lavoratori</b> subordinati a tempo indeterminato; 2) imprese attive in edilizia, escavazione, lavorazione lapidei, estrazione in miniere, cave, torbiere; 3) imprese esecutrici di appalti di opere e servizi. Escluse anche le imprese del settore agricolo, salvo pensionati, disoccupati, studenti e percettori di prestazioni integrative del salario.</p>
<p>In merito ai <b>PRESTATORI DELLE ATTIVITA&#8217;</b>, il Jobs Act prevedeva limitazioni per il settore agricolo. In agricoltura potevano essere impiegati: 1) <b>pensionati</b> e giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico, in attività occasionali e stagionali; 2) <b>giovani con meno di 25 anni di età</b>, regolarmente iscritti a un ciclo di studi universitario, in attività occasionali con e senza stagionalità. I piccoli imprenditori agricoli non avevano vincolo di occasionalità e/o stagionalità del lavoro e non dovevano limitarsi a studenti e pensionati, ma non potevano avvalersi di prestatori che l’anno prima erano stati iscritti agli elenchi dei lavoratori agricoli.</p>
<p>Anche il contratto di prestazione occasionale prevede limitazioni per il settore agricolo. E&#8217; possibile avvalersi esclusivamente di: 1) pensionati di vecchiaia e invalidità; 2) giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario; 3) <b>disoccupati</b>; 4) <b>percettori di prestazioni integrative</b> del reddito da lavoro, di REI (Reddito di inclusione), o di altre prestazioni di sostegno del reddito. Condizione comune a queste categorie è che nessuno sia stato iscritto l&#8217;anno prima negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.</p>
<p>Per quanto riguarda il <b>LIVELLO MINIMO DEI COMPENSI</b>, ogni voucher era orario e aveva valore nominale di 10 euro e inglobava un compenso netto per il prestatore di <b>7,5 euro</b> (importo modificabile con DM); faceva eccezione il settore agricolo per il quale l&#8217;importo poteva essere diverso e tenere conto della retribuzione media oraria stabilita dal contratto collettivo per il lavoro subordinato nelle medesime attività. Tale possibilità non è mai stata applicata. Un&#8217;ora di lavoro poteva essere retribuita anche con più di un voucher.</p>
<p>Il Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento (i cosiddetti &#8216;voucher elettronici&#8217;) del valore nominale di <b>10 euro</b> l&#8217;uno. Il singolo voucher può remunerare non più di un&#8217;ora di lavoro e un&#8217;ora di lavoro può essere retribuita anche con più di un voucher. La singola ora di lavoro occasionale accessorio, invece, <b>non può essere remunerata meno di 9 euro</b>. Nel settore agricolo il minimo è pari alla retribuzione media oraria stabilita dal contratto collettivo per il lavoro subordinato. In entrambi i casi non è previsto il voucher cartaceo.</p>
<p>Infine, riguardo al trattamento tributario, sia la normativa attuale che quella precedente prevede compensi esenti da imposta. In merito al <b>TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO</b>, invece, la contribuzione sociale obbligatoria (inglobata nel voucher) comprendeva contributi pensionistici del <b>13%</b> alla Gestione separata dell&#8217;INPS e assicurativi per gli infortuni sul lavoro del 7% all&#8217;INAIL. Ora sono a carico del committente la contribuzione pensionistica del <b>33%</b> alla Gestione separata dell&#8217;INPS , la contribuzione assicurativa per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del 3,5% all&#8217;INAIL.</p>
<p>Nel caso del libretto famiglia, per ogni voucher utilizzato, oltre ai 10 euro di valore nominale, sono a carico del committente <b>1,65 euro</b> di contribuzione pensionistica alla Gestione separata dell&#8217;INPS, 0,25 euro di contribuzione assicurativa per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all&#8217;INAIL. A differenza che nel Jobs Act, adesso si specifica che, assieme agli infortuni sul lavoro, sono assicurate anche le malattie professionali.</p>
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