Deiezioni cani ad Arzignano, arriva l’appello del sindaco Gentilin

Portare a spasso il proprio cane e non raccoglierne le deiezioni è un reato punibile con contravvenzione. Spesso i proprietari degli amici a quattro zampe si “dimenticano” che per il bene della comunità è obbligatorio non lasciare nulla per strada, ad Arzignano il primo cittadino si appella ai propri cittadini.

 

In questi giornidichiara il sindaco Giorgio Gentilinho avuto modo di notare come molti cittadini portino a spasso i loro cani senza raccoglierne le deiezioni. A tal proposito mi sono arrivate anche diverse segnalazioni dirette da parte dei cittadini.

L’atteggiamento di alcuni proprietari che non rispettano le regole, contribuisce a degradare l’immagine della città. Chiedo quindi un maggior senso civico ai proprietari degli animalo. Ricordo a tal fine che esiste un regolamento di polizia municipale molto chiaro”.

Finora i vigili urbani, dal momento dell’entrata in vigore del nuovo regolamento (2011), hanno elevato tre sanzioni (di 200 euro cadauna).

L’articolo 41 di tale codice riguarda la Tutela e controllo della popolazione canina” ed è molto chiaro a riguardo.

Come consuetudine della nostra amministrazione” continua Gentilin “finora si è preferito applicare la logica del buonsenso e si è quindi cercato di sensibilizzare la cittadinanza prima di intervenire con spiacevoli misure ‘punitive’. Ora però la situazione impone un cambio di rotta, per una questione di civiltà, igiene, decoro e rispetto per il prossimo. Ogni proprietario di animale deve conoscere il regolamento e le sanzioni previste per chi non lo rispetta e assumersi le conseguenze di atteggiamenti scorretti”.

 

Ecco alcune parti salienti dell’articolo 41 del NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA)

Fatto salvo quanto previsto dalle ordinanze ministeriali in materia, il proprietario di un cane è sempre responsabile del suo benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

In particolare:

1.Tutti i cani devono essere iscritti all’anagrafe canina entro i primi tre mesi di vita o entro 30 gg. dopo essere stati raccolti se randagi. Chiunque sia detentore di un cane ha l’obbligo di denunciarne il possesso e di iscriverlo all’anagrafe canina e di provvedere all’applicazione del codice d’identificazione mediante microchipDeve inoltre comunicare l’eventuale cessione, morte o scomparsa entro quindici giorni dall’avvenimento. L’iscrizione e il codice di riconoscimento potranno essere effettuati presso il Servizio Veterinario dell’ ULSS o presso i veterinari privati.

 

2.E’ obbligatorio custodire il proprio cane in modo adeguato,impedendo che, allontanandosi, possa recare danno a persone,a cose e ad altri animali.

 

9. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, fatta eccezione per i conduttori di cane-guida, hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico,in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. L’obbligo sussiste per qualsiasi area pubblica o d’uso pubblico (via, piazza, giardino, aiuola o altro) dell’intero territorio comunale.