Il Governo ha cancellato a metà marzo l’intera normativa sul lavoro accessorio “Voucher” . Non sarà, quindi, più possibile pagare con i voucher le prestazioni di impiego occasionale-temporaneo. Il Decreto, entrato in vigore lo scorso 18 marzo 2017, ha previsto un periodo transitorio – fino al 31 dicembre 2017 – durante il quale si potrà continuare ad utilizzare i “buoni lavoro” acquistati entro il 17 marzo 2017.
“E’ l’ennesimo pastrocchio all’italiana – è stato l’immediato e duro commento di Sergio Rebecca, presidente di Confcommercio Vicenza alla decisione del Governo – non si può trattare una materia così delicata con un decisionismo improvvido, chiaramente influenzato da una visione demagogica”.
Va sottolineato che Confcommercio – Fipe – Federalberghi si sono attivate nei mesi scorsi incontrando numerosi esponenti politici per sostenere l’assoluta necessità di preservare i “buoni lavoro”. Si sono, inoltre, rese disponibili ad apportare alcuni correttivi per evitare forme di abuso, difendendo sempre quello che considerano uno strumento utile e funzionale ad un mercato del lavoro flessibile.
La decisione del Governo di abolirli, dunque, ha spiazzato tutte le categorie economiche che si sono impegnate a sostegno dei voucher. A fronte di questa abolizione, vediamo però da vicino quali altri strumenti contrattuali possono fungere da alternativa alle esigenze di flessibilità delle nostre imprese.
Il contratto più simile al voucher è il “Lavoro intermittente”, così detto “a chiamata”. In sostanza, il datore di lavoro può richiedere la prestazione al lavoratore solo quando ne ha bisogno e ciò consente di effettuare prestazioni saltuarie distanziate nel tempo. E’ utilizzabile per lavoratori con età inferiore a 24 anni oppure superiore a 55 anni . Oppure in tutti i casi previsti dal Regio Decreto 2657/1923, senza limiti di età, tra cui rientrano per esempio camerieri, personale di servizio e cucine negli alberghi e ristoranti, custodi, portinai, commessi. Anche il lavoro intermittente necessita di una comunicazione obbligatoria al Ministero del lavoro prima di ogni chiamata.
Un’altra alternativa è il contratto a tempo determinato, che può sostituire i voucher soprattutto nei casi di attività da svolgere con continuità in un periodo definito (stagionalità – periodo natalizio – saldi …). Tale forma contrattuale non può superare i 36 mesi complessivi, tra proroghe e rinnovi, con lo stesso datore di lavoro e dipendente.
Infine veniamo al contratto a orario ridotto, che copre esigenze di impiego continuative nel tempo, ma per poche ore al giorno, oppure in determinati giorni della settimana o del mese. E’ possibile anche una combinazione delle due soluzioni, in tal caso si parla di orario misto. L’orario ridotto può comunque essere incrementato in caso di necessità, per ottenere ulteriore flessibilità.