Torna l’appuntamento dei saldi estivi, che a Vicenza, come nel resto del Veneto, scatteranno sabato 7 luglio. Pur anticipati dalle oramai “tradizionali” fughe in avanti di qualche operatore, con gli escamotage degli sms legati alle fidelity card, solo tra qualche giorno i negozi potranno ufficialmente far partire le svendite di fine stagione, offrendo ai consumatori sconti che mediamente si aggirano tra il 20 e il 50%.
“Quello dei saldi è sempre un momento atteso, anche se negli ultimi anni si nota una polarizzazione degli acquisti nei primi weekend e poi un sostanziale ritorno alla normalità – spiega Ernesto Boschiero, direttore della Confcommercio di Vicenza -. Non credo che i saldi estivi 2018 faranno eccezione e anche le previsioni di spesa, elaborate dal nostro ufficio studi nazionale, parlano di sostanziale stabilità”. Secondo le stime diffuse dalla Confederazione ogni famiglia spenderà, infatti, in media per l’acquisto di articoli di abbigliamento e calzature in saldo poco meno di 230 euro. “Un dato che possiamo tranquillamente sottoscrivere anche per il Vicentino – continua il direttore Boschiero –, così come anche qui, come nel resto d’Italia gli operatori registrano un avvio di stagione non brillante nelle vendite. I saldi, dunque, possono rappresentare un invito ai clienti per tornare a spendere e allo stesso tempo un’opportunità per i commercianti di vivacizzare la stagione. L’auspicio, poi, è che i saldi siano anche l’occasione per far sperimentare, soprattutto alle nuove generazioni che guardano con crescente interesse alle vendite on line, il valore sostanziale di un acquisto assistito, dove il cliente è consigliato sotto tutti i punti di vista”.
LE REGOLE DEI SALDI
Nulla cambia sul fronte delle modalità di svolgimento. Restano, infatti, confermate le regole per l’informazione e la tutela del consumatore, che Confcommercio Vicenza intende ricordare al fine di garantire la massima trasparenza in tempo di vendite di fine stagione.
Merce in saldo. I capi proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Gli articoli in saldo devono inoltre essere fisicamente ben distinti e quindi separati in modo chiaro ed inequivocabile da quelli eventualmente posti in vendita a condizioni ordinarie.
Indicazione dei prezzi. E’ obbligatorio esporre la merce in saldo – sia in vetrina che all’interno del negozio – con l’indicazione della percentuale di sconto applicata, prezzo normale di vendita e il prezzo scontato.
Pubblicità. I messaggi pubblicitari relativi alle vendite straordinarie devono essere presentati graficamente in modo non ingannevole per il consumatore.
Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso in cui ciò risulti impossibile o eccessivamente oneroso, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo pagato.
Prova dei capi: è rimessa alla discrezionalità del negoziante.
Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesta la relativa convenzione.
IL “GLOSSARIO” DELLE VENDITE STRAORDINARIE
VENDITE DI FINE STAGIONE (così detti Saldi)
Riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento, se non venduti entro un certo periodo di tempo.
VENDITE PROMOZIONALI
Sono effettuate dall’esercente al fine promuovere la vendita alcuni o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita. Ogni anno si possono svolgere un numero indefinito di vendite promozionali.
Possono essere svolte in qualsiasi periodo dell’anno, ad eccezione del periodo antecedente all’inizio delle vendite di fine stagione, individuato in 30 giorni. Tale divieto non si applica ai prodotti non aventi carattere di stagionalità.
VENDITE DI LIQUIDAZIONE
Sono effettuate dall’esercente al fine di esaurire tutte le proprie merci, in particolari momenti di vita della propria impresa:
• cessazione dell’attività;
• trasferimento in gestione o cessione in proprietà d’azienda;
• trasferimento dell’azienda in altro locale;
• trasformazione o rinnovo locali.
Possono essere realizzate in qualsiasi periodo dell’anno, per la durata massima di ciascun periodo di 6 settimane.